Regolamento applicativo limite assenze
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR n.122/2009
Art. 1
Orario annuale personalizzato
Per orario annuale personalizzato si intende l’orario complessivo di tutte le discipline curricolari e obbligatorie previsto nel piano di studi.
Art. 2
Attività didattica
Sono parte integrante del monte ore annuale tutte le attività programmate dal Consiglio di Classe: uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, partecipazione a manifestazioni, attività di orientamento ecc. e le assemblee d’Istituto.
Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.
Rientrano a pieno titolo nel tempo scuola altresì tutti i periodi, anche non continuativi, durante i quali gli allievi, pur permanendo in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero a casa, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati o attività didattiche funzionanti all'interno dell’ospedale o in luoghi di cura (art. 11, DPR 22.06.2009).
Art. 3
Calcolo della percentuale di assenze
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate, al termine dell’anno scolastico, tramite l’utilizzo di apposito programma. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.
Nel caso in cui in una o più discipline si registrino assenze superiori ad un quarto del relativo monte ore annuale, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, il Consiglio di Classe valuterà se sussistano le condizioni per l’assegnazione di Non Classificato, che implica l’automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.
Art. 4
Assenze ammesse alla deroga
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
- motivi di salute: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e day hospital;
- fruizione della legge 104/92;
- gravi motivi personali o familiari: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, lutto dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali.
L’accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe verbalizzato in sede di scrutinio.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini dell’esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate dai genitori, da chi detiene la patria potestà, dagli studenti maggiorenni.
Tutti i casi di assenza che giustificano la deroga devono essere motivati e documentati.
Art. 5
Assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale
- L’assegnazione di Non Classificato anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione.
- Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
- Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico), prima di assegnare la valutazione di Non Classificato il Consiglio di Classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.