Regolamento

Regolamento Approvato Dal Consiglio Dei Ministri Il 4 Febbraio 2010, Recante "Revisione Dell'assetto Ordinamentale, Organizzativo E Didattico Dei Licei Ai Sensi Dell'articolo 64, Comma 4, Del Decreto Legge 25 Giugno 2008, N. 112, Convertito Dalla Legge 6 Agosto 2008, N. 133

 Articolo 7

(Liceo musicale e coreutico)

  1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
  2. L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
  3. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.
  4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall’allegato E al presente regolamento.